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Ordinanza — n. 30988/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as specific because it merely repeats lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30988/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Farhate Nordine, El Badaoaui Mohamed, and Daih Mohamed inadmissible. The appellants argued that their attempted theft of diesel fuel should be recognized because the victim had already alerted authorities before the goods left her possession. The court rejected this, ruling that the appeals lacked specificity by merely repeating the arguments already addressed by the appellate court without providing new legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they lack specificity by merely repeating the grounds of the appeal without addressing the specific reasons given by the lower court.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal repetition of arguments attempted theft conditional suspension infrazione molto grave guida nonostante revoca della patente delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 110, 61 n. 5, 624, 625 n. 2, 3 e 7 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo
pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo n.m.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo n.m.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARHATE NORDINE nato il 01/01/1980 DAIH MOHAMED nato il 27/08/1987 EL BADAOAUI MOHAMED nato il 30/09/1989 avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 19 gennaio 2016 nei confronti di El Houssaini Abderrahman (non ricorrente), Farhate Nordine, El Badaoaui Mohamed e Daih Mohamed in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 n. 2, 3 e 7 cod. pen., concesse al primo le circostanze attenuanti generiche equivalenti e agli altri ricorrenti con giudizio di prevalenza, alla pena per E! Houssaini di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa, per gli altri di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza ricorrono Farhate Nordine, El Badaoaui Mohamed e Daih Mohamed, a mezzo del difensore, censurando la qualificazione della condotta, assumendo che si tratta di reato tentato, posto che, appena la persona offesa si era accorta che i tre erano entrati nel suo terreno per procedere alla sottrazione della tanica contenente gasolio, aveva subito allertato le Forze dell'ordine che, prontamente intervenute, li avevano fermati, unitamente al conducente della vettura a bordo della quale si stavano allontanando. Sicché si assume che la res non sarebbe mai uscita dalla sfera di disponibilità della persona offesa dal reato, titolare della stessa.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Si osserva, che la censura devoluta è identica al motivo di gravame proposto sulla qualificazione del fatto, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esauriente ed immune da censure di ogni tipo. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., all'inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo n.m.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere este