Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 30987/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 22 gennaio 2010, nei confronti di Ahmadi Zinat, rideterminando la pena irrogata in anni uno mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capo A), artt. 81, comma 2, 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen. (capo B), artt. 81, comma 2, 495, comma 1 e 2, cod. pen. (capo C) .

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si deve, infatti, precisare che anche per il reato di cui all'art. 497-bis cod. peri., risulta ritenuta dal provvedimento di merito, come si evince dall'entità delia pena irrogata, la fattispecie di cui al cornma 1 della norma citata, con conseguente pena massima non superiore ad anni cinque.

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per falsità atti falsa testimonianza contraffazione di merci uso di false generalità fatture fittizie documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
La non manifesta infondatezza del motivo e, dunque, la non inammissibilità dell'impugnazione impone, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AHMAD1 ZINAT nato il 18/03/1983 avverso la sentenza del 12/06/201S della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede in data 22 gennaio 2010, nei confronti di Ahmadi Zinat, rideterminando la pena irrogata in anni uno mesi sei di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, 477, 482 cod. pen. (capo A), artt. 81, comma 2, 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen. (capo B), artt. 81, comma 2, 495, comma 1 e 2, cod. pen. (capo C) .

2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, denunciando con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante la orossolanità del falso dei documenti reperiti (patente di nazionalità italiana, carta di circolazione della vettura e passaporto) e corrispondente vizio di motivazione, avendo il giudice di secondo grado motivato la conferma del diniego in base alla presenza di reati ostativi, indicati di indole simile a quelli per i quali si procede, risultando, invece, in esecuzione solo una condanna per furto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso, non manifestamente infondato in relazione al dedotto difetto di motivazione in ordine alla qualità dei precedenti penali, risultati a carico dell'imputato, comporta la declaratoria di prescrizione dei reati contestati. 1.1. In considerazione del tempus commissi delicti (reati commessi il 23 ottobre 2007) della pena massima edittale, dell'esistenza di plurirne cause di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 22 gennaio 2010) al termine di anni sette e mesi sei necessario a prescrivere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 157 .e 160 cod. pen., va aggiunto il periodo di sospensione di giorft 1.20 per rinvii dei processo in sede di merito che hanno determinato detto effetto, con spirare del termine massimo di prescrizione in data 23 giugno 2015, p-ima della sentenze di secondo grado.

Si deve, infatti, precisare che anche per il reato di cui all'art. 497-bis cod. peri., risulta ritenuta dal provvedimento di merito, come si evince dall'entità delia pena irrogata, la fattispecie di cui al cornma 1 della norma citata, con conseguente pena massima non superiore ad anni cinque.

2. La non manifesta infondatezza del motivo e, dunque, la non inammissibilità dell'impugnazione impone, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 2C/05/2009 Tettarnanti. 7s'v. 244274; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Ry, 21.7266; Sez. 5, n. í5599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 285348 del 0'.3.105/2013, Gaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641. dei 20/01/2004, Tricorn;) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del 18641 del 20/01/2004, Tricorni) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, nel senso indicato al § 1.1., con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere i reati ascritti al ricorrente estinti per prescrizione. Si deve osservare, nella specie, che la prescrizione è maturata già prima della pronuncia della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice d'appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere es:-.ensore dente