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Ordinanza — n. 30986/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentence reduction for attempted theft due to lack of explicit reasoning requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30986/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce their sentences for attempted theft. The defendants argued that the reduction lacked specific justification and that general mitigating circumstances were improperly denied without explicit reasoning. The court ruled that detailed motivation is only required when the sentence is near the maximum or above average, and that implicit reasoning based on recidivism and danger of reoffending is legally sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 56, Art. 62-bis, Art. 133, Art. 175 cod. pen.; A specific and detailed motivation regarding sentencing criteria is required only when the sanction is near the maximum or above average; otherwise, implicit reasoning based on recidivism and danger of reoffending is sufficient.

Parole chiave

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attempted theft sentencing lack of explicit reasoning recidivism implicit motivation appellate court review procedural inadmissibility pene e misure attenuazione della pena misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla determinazione della diminuzione operata per il tentativo, senza specificare le ragioni per le quali la pena è stata ridotta, ex art. 56 cod. pen., soltanto di un terzo.
Art. 62-bis cod. pen.
Con riferimento alla ricorrente, si osserva che la motivazione, in punto di diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. può essere anche implicita (Sez.
Art. 133 cod. pen.
Art. 175 cod. pen.
Del pari, la concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. può avere anche motivazione implicita con riferimento all'operato riconoscimento della recidiva, posto che, per la non menzione della condanna, è richiesta la valutazione degli elementi di cui all'art.133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000
art. 56 cod. pen
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla determinazione della diminuzione operata per il tentativo, senza specificare le ragioni per le quali la pena è stata ridotta, ex art. 56 cod. pen., soltanto di un terzo.
art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
Con riferimento alla ricorrente, si osserva che la motivazione, in punto di diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 175 cod. pen
Del pari, la concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nella specie (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Del resto, è noto che non risulta necessario che siano presi in esame, dal giudice di appello, ciascuno dei elementi indicati nell'atto di gravame, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019
può essere anche implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv.
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015
pen., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv.
Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014
263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv.
Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009
260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, Rv.
Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019
(Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARPINEANU VIANOR nato il 31/07/1994 CARPINEANU ANGHELINA nato il 14/07/1981 avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

0)

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha riformato la condanna, emessa il 6 novembre 2017, dal Tribunale in sede nei confronti di Vianor e Anghelina Carpineau in relazione al reato di cui all'art. 110, 624, 625 n.2 cod. pen. riqualificato il fatto nel tentativo di furto aggravato, rideterminando la pena irrogata al primo in mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa e alla seconda in mesi dieci di reclusione ed euro 360 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla determinazione della diminuzione operata per il tentativo, senza specificare le ragioni per le quali la pena è stata ridotta, ex art. 56 cod. pen., soltanto di un terzo. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo tenuto in considerazione, il giudice di appello, le deduzioni contenute sul punto nell'atto di gravame ed omettendo, del tutto, per Anghelina Carpineau la motivazione. 2.2. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dei doppi benefici di legge per Vianor Carpineau, dimenticando del tutto, secondo la prospettazione difensiva, gli elementi positivi dedotti con l'atto di gravame, trattandosi di ventunenne incensurato e privo di carichi pendenti.

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 3.1. Si osserva, con riferimento alla misura della diminuzione operata per il tentativo che si tratta, in sostanza, di irrogazione di una pena non corrispondente al minimo edittale che, nella specie, risulta debitamente giustificata dal giudice, il quale ha tenuto conto, nel complesso, dell'elevato pericolo di reiterazione della condotta e, dunque, delle modalità del fatto e della personalità degli imputati. Sul punto, occorre, inoltre, osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o, comunque, superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale, come avvenuto nella specie (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356;

Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). 3.2. Con riferimento al secondo motivo si osserva che questo è manifestamente infondato, tenuto conto che le ragioni per le quali sono state negate le circostanze attenuanti generiche sono ampiamente ed espressamente indicate, per il ricorrente. La Corte di appello, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, ha motivato il diniego, sulla base della spiccata pericolosità per avere l'imputato, reiteratamente violato obblighi connessi alla misura cautelare via via irrogata a suo carico.

Del resto, è noto che non risulta necessario che siano presi in esame, dal giudice di appello, ciascuno dei elementi indicati nell'atto di gravame, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Con riferimento alla ricorrente, si osserva che la motivazione, in punto di diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. può essere anche implicita (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), come avvenuto nella specie ove si valorizza il riconoscimento della recidiva e, comunque, l'elevato pericolo di recidivanza anche in futuro. 3.3.

In ordine al terzo motivo di ricorso si rileva che il il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art.133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184). Del pari, la concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. può avere anche motivazione implicita con riferimento all'operato riconoscimento della recidiva, posto che, per la non menzione della condanna, è richiesta la valutazione degli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Rv. 275748).

Peraltro, nel caso in esame si rileva che, per gli imputati, il diniego di entrambi i benefici è fondato su un elevato pericolo di reiterazione dei reati, desunto secondo il provvedimento censurato, per la ricorrente, dai precedenti penali da cui risulta gravata e per il ricorrente dalla circostanza che ha posto in essere plurime violazioni degli obblighi connessi alle misure cautelari in atto a suo carico e, comunque, del programma di messa alla prova.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende, della somma indicata in dispositivo, ritenuta congrua in base ai motivi devoluti, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/07/2021 Il Consigliere esten