Italian Supreme Court dismisses appeal for generic legal errors and partial argumentation against recidivism findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the application of penal law and the exclusion of recidivism. The appellant argued that the lower court erroneously applied the law and failed to exclude contested recidivism, but the court found these censure generic and partially inconsistent with the detailed reasoning of the appellate judgment. Consequently, the court upheld the conviction for serious voluntary injuries and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court declares a cassation appeal inadmissible when the censure is intrinsically generic or only partially confronts the argumentative development of the lower court's judgment, which has sufficiently evidenced the reasons for its findings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELI LUCA nato a PIETRASANTA il 09/01/1976 avverso la sentenza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Genova confermava la condanna di De Angeli Luca per il reato di lesioni volontarie gravi.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della contestata recidiva.
3. Il ricorso é inammissibile. Le censure del ricorrente sono intrinsecamente generiche, ma soprattutto si confrontano in maniera parziale con lo sviluppo argomentativo della sentenza, che ha compiutamente evidenziato le ragioni della ritenuta espressività del nuovo reato rispetto ai precedenti da cui l'imputato risulta gravato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della s