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Ordinanza — n. 30983/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed as inadmissible due to failure to meet statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30983/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for acquittal on substantive grounds, but the prosecution and defense agreed that only specific statutory issues could trigger a cassation review. The court ruled that the appellant's claims did not fall within the narrow categories permitted by Article 448, paragraph 2-bis, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 610 comma 5-bis c.p.p.: Appeals against agreed sentences are strictly limited to specific grounds regarding the expression of will, correlation, legal qualification, or legality of the penalty; appeals based on other substantive defects are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence appeal cassation inadmissibility statutory grounds review procedural exclusion court costs award disdetta in periodo di prova abbandono del procedimento penale messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I.
Art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha applicato ex art. 444 c.p.p.
art. 129 c.p
Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA kt, sul ricorso proposto da: BRESCIANI GIANLUCA YURI nato a CARMAGNOLA il 23/03/1990 avverso la sentenza del 15/02/2018 del TRIBUNALE di GENOVAtl-erte--ervvis-o-at~i; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Genova ha applicato ex art. 444 c.p.p. a Bresciani Gianluca Yuri la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 6/7/2021 D E