Ordinanza — n. 30982/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETERNO RICCARDO nato a SCICLI il 10/08/1976 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Eterno Riccardo per il delitto di lesioni volontarie aggravate e minaccia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30982/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Eterno Riccardo per il delitto di lesioni volontarie aggravate e minaccia.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETERNO RICCARDO nato a SCICLI il 10/08/1976 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Eterno Riccardo per il delitto di lesioni volontarie aggravate e minaccia.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in merito alla valutazione del compendio probatorio ed alla configurabilità del reato di minaccia, nonché eccependo l'intervenuta prescrizione dei reati.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Manifestamente infondata è invece l'eccezione di prescrizione, posto che al momento della pronunzia della sentenza impugnata (1'11 ottobre 2018) il termine non si era ancora compiuto, atteso che i fatti risalgono al luglio del 2011.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,0