Ordinanza — n. 30981/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PITERA GABRIELE nato a CATANIA il 28/02/1982 LO MONACO FRANCESCO nato a VITTORIA il 27/04/1982 DE SIMONE FABIO nato a SIRACUSA il 02/05/1975 avverso la sentenza del 18/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; t osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Piterà Gabriele, Lo Monaco Francesco e De Simone Fabio per il delitto di lesioni volontarie pluriaggravate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30981/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Piterà Gabriele, Lo Monaco Francesco e De Simone Fabio per il delitto di lesioni volontarie pluriaggravate.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PITERA GABRIELE nato a CATANIA il 28/02/1982 LO MONACO FRANCESCO nato a VITTORIA il 27/04/1982 DE SIMONE FABIO nato a SIRACUSA il 02/05/1975 avverso la sentenza del 18/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; t osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Piterà Gabriele, Lo Monaco Francesco e De Simone Fabio per il delitto di lesioni volontarie pluriaggravate.
2. Propongono ricorso per cassazione in maniera autonoma tutti e tre gli imputati. Il Piterà deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sua identificazione come uno degli autori dell'aggressione ai danni della persona offesa, alla ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. Il Lo Monaco deduce erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il De Simone infine denunzia vizi di motivazione in merito alla sua identificazione come uno degli autori del reato.
3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica e reiterativa esposizione di doglianze prive di un contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati. In particolare, quanto all'identificazione del Piterà e del De Simone, i ricorrenti omettono soprattutto di considerare le testimonianze sulle quali la Corte ha fondato il proprio convincimento e in particolare quella del compagno di cella della vittima, mentre, con riferimento al narrato di quest'ultima, la spiegazione offerta in sentenza del perché la stessa non è stata in grado di riconoscere tutti i suoi aggressori.
Le doglianze del Piterà e del Lo Monaco relative alle contestate aggravanti ed al trattamento sanzionatorio risultano poi, oltre che, come detto, generiche, anche irrimediabilmente versate in fatto, traducendosi nella indebita sollecitazione del giudice di legittimità ad una rivisitazione del merito delle statuizioni assunte sui punti indicati.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi t dichiara inammissibile ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di