Ordinanza — n. 30980/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI PASQUALE nato a ACI CASTELLO il 09/05/1955 avverso la sentenza del 12/12/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Torrisi Pasquale per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30980/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Torrisi Pasquale per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI PASQUALE nato a ACI CASTELLO il 09/05/1955 avverso la sentenza del 12/12/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di Torrisi Pasquale per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione del provvedimento impugnato in merito all'affermazione di responsabilità, nonché eccependo la prescrizione del reato già prima della pronunzia della sentenza d'appello.
3. Il ricorso é inammissibile. Il ricorrente ha prospettato, invero, esclusivamente censure di merito, che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perché propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti, nonché meramente reiterative delle doglianze articolate con il gravame di merito e che la Corte territoriale ha confutato con motivazione con la quale il ricorso in definitiva non si è confrontato. Manifestamente infondata è poi l'eccezione di prescrizione, posto che il ricorrente non ha tenuto conto dei periodi di sospensione del termine prescrizionale per complessivi giorni 325 nel corso del giudizio di merito, in ragione dei quali il suddetto termine si è compiuto solo successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro 7/