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Ordinanza — n. 30975/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against false testimony conviction, ruling facts constitute completed crime under Art. 495 c.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30975/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of the defendant for false testimony. The defendant argued regarding the subjective element of the crime and the legal qualification of the act, claiming it was merely attempted. The court rejected these claims, noting the crime was completed upon the public official's perception of the false declaration, which occurred before the defendant's detention.

Regesto Legislator

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Art. 495 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The crime of false testimony is consummated at the moment the public official perceives the false declaration, not upon subsequent detention; generic appeals regarding factual re-evaluation are inadmissible.

Parole chiave

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false testimony conviction completed crime status public official perception attempted crime rejection inadmissible appeal ruling subjective element analysis legal qualification of facts dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 495 c.p.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di Ambrosino Salvatore per il reato di cui all'art. 495 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 495 c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di Ambrosino Salvatore per il reato di cui all'art. 495 c.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO SALVATORE nato a NOLA il 02/07/1992 avverso la sentenza del 30/11/2018 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno confermava la condanna di Ambrosino Salvatore per il reato di cui all'art. 495 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla qualificazione giuridica del fatto 3. Il ricorso é inammissibile. Il primo motivo è generico e versato in fatto, tenendo a sollecitare indebitamente questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio. Quanto alla qualificazione giuridica del fatto le doglianze del ricorrente sono invece manifestamente infondate avendo correttamente inquadrato i giudici di merito la condotta dell'imputato nello schema dell'art. 495 c.p., integrato peraltro non solo dalla condotta di attestazione, bensì anche da quella di mera dichiarazione. Parimenti tale reato si consuma all'atto della percezione da parte del pubblico ufficiale della falsa dichiarazione, il che è pacificamente avvenuto prima dell'accompagnamento in caserma dell'Ambrosino con conseguente inconfigurabilità della fattispecie tentata.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.00