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Ordinanza — n. 30974/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30974/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30974/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di Koci Maksim per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p, art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30974/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale aggravamento della pena abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto altri capi d'accusa scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di Koci Maksim per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p.
art. 129 c.p
Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ak20 sul ricorso proposto da: KOCI MAKSIM nato il 08/03/1986 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdateLaustisLalle_pazti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna di Koci Maksim per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599- bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. In tal senso va altresì precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta dell'imputato di riduzione della pena non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p., in quanto, da un lato, infatti, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato, e dall'altro la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/20 Il C