Ordinanza — n. 30973/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUIU DANIELE nato a ROMA il 27/11/1980 avverso la sentenza del 11/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Ruiu Daniele per il reato di tentato furto pluriaggravato di un'autovettura.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30973/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nelle more della decisione, con dichiarazione resa all'ufficio matricola del luogo di detenzione 1'8 febbraio 2020 l'imputato ha personalmente rinunciato al ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUIU DANIELE nato a ROMA il 27/11/1980 avverso la sentenza del 11/01/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Ruiu Daniele per il reato di tentato furto pluriaggravato di un'autovettura.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla sussistenza della contestata aggravante della violenza sulle cose ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Nelle more della decisione, con dichiarazione resa all'ufficio matricola del luogo di detenzione 1'8 febbraio 2020 l'imputato ha personalmente rinunciato al ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile allo stesso ricorrente.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500,00. Così