Ordinanza — n. 30972/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDACI FRANCO nato a ROMA il 01/01/1971 avverso la sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Guidaci franco per il reato di cui all'art. 495 c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 c.p, art. 131-bis c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30972/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Guidaci franco per il reato di cui all'art. 495 c.p.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDACI FRANCO nato a ROMA il 01/01/1971 avverso la sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Guidaci franco per il reato di cui all'art. 495 c.p.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo l'intervenuta prescrizione del reato, l'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore, nonché lamentando la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.p.
3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione compiutasi solo successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, rimanendo irrilevante, per inveterato insegnamento di questa Corte, il momento del deposito della sua motivazione. Parimenti manifestamente infondata è l'eccezione relativa all'omessa notifica dell'estratto contumaciale, non dovuta, a tacer d'altro, al difensore nominato solo nel 2018 e dunque, ancora una volta, successivamente alla pronunzia della sentenza. Quanto all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., non risulta che l'imputato o il suo difensore ne abbiano invocato l'applicazione nel giudizio d'appello, talchè il ricorrente non può dedurre la questione in questa sede per la prima volta, posto che la disposizione citata è entrata in vigore prima della celebrazione del giudizio d'appello.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00. Così deciso in Ro a il 6/7/2021 onsi 'r.re est- ore t~rwle.