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Ordinanza — n. 30971/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30971/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30971/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVAGGIO VINCENZO nato a PALERMO il 13/05/1981 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Salvaggio Vincenzo per il delitto di cui all'art. 495 c.p.

Regesto Legislator

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art. 495 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30971/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Salvaggio Vincenzo per il delitto di cui all'art. 495 c.p.

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace false indicazioni su attività commerciali uso di false generalità sviamento della giustizia confessione

Disposizioni normative citate

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art. 495 c.p
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Salvaggio Vincenzo per il delitto di cui all'art. 495 c.p.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVAGGIO VINCENZO nato a PALERMO il 13/05/1981 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Salvaggio Vincenzo per il delitto di cui all'art. 495 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 56 e 496 c.p., al denegato riconoscimento delle fattispecie della desistenza attiva e del ravvedimento operoso e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.

3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi relativi all'elemento soggettivo del reato sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica reiterazione di quelli svolti con il gravame di merito senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Le restanti doglianze sono anzitutto inedite, posto che i temi della qualificazione giuridica del fatto e del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. non hanno costituito oggetto di devoluzione al giudice dell'appello con il gravame di merito. Non di meno quelle relative alla configurabilità del tentativo, della desistenza attiva e ravvedimento operoso sono altresì manifestamente infondate, posto che il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio percepisce la falsa dichiarazione dell'agente, rimanendo dunque irrilevante il suo comportamento successivo.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in