Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law change requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the entry into force of Law No. 103/2017. The lower court confirmed the conviction for aggravated burglary, but the appellant argued against the sentencing parameters under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that the law now exclusively reserves the power to file a cassation appeal to a registered defense lawyer, thereby barring personal submissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Following the enactment of Law No. 103/2017, a criminal appeal must be filed exclusively by a registered defense lawyer, rendering personal appeals by the accused inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRECIADO ORTIZ RICARDO nato il 12/03/1989 avverso la sentenza del 18/10/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato-awist-ertt~i; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di Preciado Ortiz Ricardo per il reato di furto in abitazione aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato censurando le scelte sanzionatorie dei giudici di merito ed il governo dei parametri di valutazione di cui all'art. 133 c.p.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il jr /2021 onsigli e estensore IliRresidente I' IN C