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Ordinanza — n. 30968/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30968/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30968/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONARO MARIA nato a MESSINA il 06/05/1969 STRACUZZI ALESSIA nato a MESSINA il 27/05/1992 STRACUZZI GIUSY nato a MESSINA il 13/04/1986 ARRIGO PAOLO nato a MESSINA il 08/03/1990 ARRIGO GAETANO nato a MESSINA il 30/05/1962 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina confermava la condanna di Carbonaro Maria, Stracuzzi Alessia, Stracuzzi Giusy, Arrigo Paolo ed Arrigo Gaetano per i reati di invasione di immobile, furto aggravato, danneggiamento e minaccia aggravata per come rispettivamente contestati.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30968/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina confermava la condanna di Carbonaro Maria, Stracuzzi Alessia, Stracuzzi Giusy, Arrigo Paolo ed Arrigo Gaetano per i reati di invasione di immobile, furto aggravato, danneggiamento e minaccia aggravata per come rispettivamente contestati.

Parole chiave

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testimonianza della vittima testimone a carico allegazioni fattuali non credibili confessione attendibilità dei testimoni accusa penale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARBONARO MARIA nato a MESSINA il 06/05/1969 STRACUZZI ALESSIA nato a MESSINA il 27/05/1992 STRACUZZI GIUSY nato a MESSINA il 13/04/1986 ARRIGO PAOLO nato a MESSINA il 08/03/1990 ARRIGO GAETANO nato a MESSINA il 30/05/1962 avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina confermava la condanna di Carbonaro Maria, Stracuzzi Alessia, Stracuzzi Giusy, Arrigo Paolo ed Arrigo Gaetano per i reati di invasione di immobile, furto aggravato, danneggiamento e minaccia aggravata per come rispettivamente contestati.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firme del comune difensore deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, illegittimamente sentita come teste, nonché vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della prova dei reati di furto, danneggiamento e minaccia.

3. I ricorsi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo nella misura in cui la Corte ha correttamente ritenuto che la persona offesa (Guarnera Grazia), in quanto già convivente della legittima assegnataria dell'immobile popolare oggetto dell'occupazione, non poteva essere a sua volta indagata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. per aver proseguito nel possesso dello stesso alla morte di quest'ultima. Ed altrettanto correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto che la Guarnera dovesse essere sentita come teste e non già come indagata di reato connesso.

Quanto al presunto travisamento da parte del giudice dell'appello di risultanze processuali sul punto, l'obiezione è del tutto genericamente proposta essendosi limitati i ricorrenti ad evocarle, senza nemmeno precisare in cosa sarebbe consistito il presunto travisamento. Generiche sono anche le doglianze articolate con il secondo motivo, che prescindono, quanto al furto ed al danneggiamento, dal doveroso confronto con la motivazione della sentenza, mentre, quanto alle minacce contestate al capo d), i ricorrenti non evidenziano per quali ragioni la persona offesa non sarebbe attendibile nell'attribuirle ad Arrigo Gaetano, essendosi limitata la Corte ad osservare come la stessa conosceva l'imputato in ragione dello stretto legame di parentela con colui che aveva occupato l'abitazione.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi •dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma