Ordinanza — n. 30967/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI SEIFEDDIN nato a TUNISI ( TUNISIA) il 07/12/1990 avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; "h osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Hamdi Seì,ff in per il reato di cui all'art. 495 commi 1 e 2 c.p. v 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30967/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Hamdi Seì,ff in per il reato di cui all'art. 495 commi 1 e 2 c.p. v 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMDI SEIFEDDIN nato a TUNISI ( TUNISIA) il 07/12/1990 avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; "h osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna di Hamdi Seì,ff in per il reato di cui all'art. 495 commi 1 e 2 c.p. v 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla contestata aggravante.
3. Il ricorso é inammissibile. Per stessa ammissione del ricorrente la Corte ha argomentato le ragioni per cui ha ritenuto di non rivedere l'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, talchè del tutto irrilevante è la mancata cosiderazione di circostanze - peraltro solo genericamente evocate nel ricorso - che nella valutazione del ricorrente avrebbero suggerito un diverso responso e che sono implicitamente state ritenute recessive a fronte di quelle giudicate ostative ad un più favorevole trattamento sanzionatorio con motivazione sostanzialmente non presa in considerazione dalla difesa.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in