Ordinanza — n. 30966/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA Lcksj„.9- sul ricorso proposto da: NDAYE NGA GUEYE nato il 07/05/1985 avverso la sentenza del 20/04/2016 della CORTE APPELLO di TORINOtig-t-g-a1/2".440-e144a-~ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Ndaye Nga Gueye per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30966/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Peraltro il ricorso è anche intempestivo, atteso che l'estratto contumaciale della sentenza impugnata è stato notificato per l'imputato al difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio addirittura il 26 aprile 2016.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA Lcksj„.9- sul ricorso proposto da: NDAYE NGA GUEYE nato il 07/05/1985 avverso la sentenza del 20/04/2016 della CORTE APPELLO di TORINOtig-t-g-a1/2".440-e144a-~ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Ndaye Nga Gueye per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in merito alla sussistenza del reato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Peraltro il ricorso è anche intempestivo, atteso che l'estratto contumaciale della sentenza impugnata è stato notificato per l'imputato al difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio addirittura il 26 aprile 2016.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore d