Ordinanza — n. 30965/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA SERGIO nato a MAZARA DEL VALLO il 10/12/1954 avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di D'Andrea Sergio per i delitti di minaccia aggravata, violenza provata e percosse, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la concorrente contravvenzione di molestie in quanto estinta per prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis c.p, art. 606 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30965/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione del principio di correlazione, erronea applicazione della legge penale in merito alal valutazione del compendio probatorio ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.p.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDREA SERGIO nato a MAZARA DEL VALLO il 10/12/1954 avverso la sentenza del 27/09/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di D'Andrea Sergio per i delitti di minaccia aggravata, violenza provata e percosse, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la concorrente contravvenzione di molestie in quanto estinta per prescrizione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione del principio di correlazione, erronea applicazione della legge penale in merito alal valutazione del compendio probatorio ed al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.p.
3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, atteso che comunque l'imputazione conteneva il riferimento all'anno 2011 nel quale sono stati ritenuti consumati tutti i fatti contestati e dunque alcuna violazione del principio di correlazione è configurabile laddove i giudici del merito hanno inteso ridurre la contestazione a tale anno. Indeducibile è poi la violazione di legge denunziata, per di più ai sensi delle lett.
b) dell'art. 606 c.p.p., posto che l'osservanza delle regole processuali di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità e la loro violazione può essere valutata esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione, non denunziato dal ricorrente. Del tutto generiche e versate in fatto sono infine le doglianze proposte con il terzo motivo, che prescindono dal benchè minimo confronto con la motivazione resa dalla Corte sull'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. nel caso di specie.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. ente DEPO