Ordinanza — n. 30964/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ MARIO nato a MAZARA DEL VALLO il 25/12/1975 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Perez Mario per i reati di minaccia e furto in abitazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30964/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Perez Mario per i reati di minaccia e furto in abitazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ MARIO nato a MAZARA DEL VALLO il 25/12/1975 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Perez Mario per i reati di minaccia e furto in abitazione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo inosservanza della legge penale e vizi di motivazione in merito alla commisurazione della pena, calcolata quale aumento per la continuazione con altro reato oggetto di precedente condanna, ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso é inammissibile. Anzitutto manifestamente infondata è la doglianza relativa alle attenuanti generiche, posto che per il consolidato insegnamento di questa Corte l'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile richiede al giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, mentre non possono essere applicate le circostanze attenuanti, il cui riconoscimento richiede l'esame dell'intera condotta antigiuridica del reo, ivi inclusa quella già considerata dal precedente giudicato, ostandovi la "res iudicata" (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 23/10/2013, dep. 2014, Cammarota, Rv. 258462). Nel resto le censure del ricorrente sono generiche, quando non addirittura mirate ad ottenere una rivalutazione del merito della decisione, posto che la sentenza ha ampiamente giustificato le scelte sanzionatorie operate con motivazione con la quale il ricorso sostanzialmente non si è confrontato.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali è di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro a