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Ordinanza — n. 30962/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30962/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30962/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI IGOR nato a MAGENTA il 01/04/1976 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Ricci Igor per il reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30962/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Ricci Igor per il reato di tentato furto aggravato.

Parole chiave

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tentata rapina risarcimento per atto illecito reato di pirateria della strada altri reati infrazione commessa per negligenza licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI IGOR nato a MAGENTA il 01/04/1976 avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Ricci Igor per il reato di tentato furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio, nonché violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e ancora vizi di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ad oggetto l'audizione della persona offesa.

3. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondate e generiche sono le doglianze proposte con il primo motivo. Infatti insussistente è il denunziato vizio di travisamento della prova, atteso che la Corte non ha dato per acquisito che la forzatura del portellone - dato certo e non contestato - fosse avvenuta mediante il crick trovato nella disponibilità del coimputato e del suo complice, ma ha semplicemente rilevato appunto che nella loro auto venne trovato un tale attrezzo ed altri compatibili con l'effrazione. Assertive e versate in fatto sono poi le obiezioni relative all'incompatibilità della vettura dell'imputato con il trasporto dei pneumatici sottratti.

Quanto alle dichiarazioni del Gallazzi i giudici del merito ne hanno fornito una logica interpretazione solo assertivamente contestata dal ricorrente. Conseguentemente manifestamente infondati sono anche i residui motivi, avendo logicamente evidenziato la Corte le ragioni della ritenuta superfluità dell'audizione del teste, la cui decisività è solo assertivamente affermata dal ricorrente, che in realtà non si confronta con l'elemento fondamentale che ha portato alla condanna e cioè che il coimputato del Ricci è stato sorpreso a bordo del semirimorchio forzato dal quale era stati asportati gli pneumatici e l'imputato nello spazio tra questo e altro semirimorchio.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom il 6/7/20