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Ordinanza — n. 30961/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late procedural objection regarding service of citation to defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30961/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's late objection to the improper service of the citation on his defense counsel rather than his declared domicile. The court held that such defects constitute a general nullity subject to a time limit for raising them in the appellate trial, which the defense failed to meet. Consequently, the appeal was rejected as untimely, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157 comma 8-bis c.p.p.; Art. 182 comma 2 c.p.p.: The defect of serving the citation to the defense counsel instead of the declared domicile creates a general nullity subject to a time limit for raising it in the appellate trial; failure to raise it then renders the objection inadmissible in cassation.

Parole chiave

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service of citation defense counsel general nullity time limit procedural objection appellate trial inadmissible appeal tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 comma 8-bis c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis c.p.p.
Art. 182 comma 2 c.p.p.
L'eccezione doveva dunque essere sollevata a pena di decadenza dalla difesa nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p., il che non risulta dagli atti essere avvenuto, dovendosi conseguentemente ritenere intempestiva la sua deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Art. 616 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Parimenti generiche sono le censure relative alle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che la Corte ha negato anzitutto in ragione dell'argomentata valutazione della gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna.
art. 182 comma 2 c.p
L'eccezione doveva dunque essere sollevata a pena di decadenza dalla difesa nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p., il che non risulta dagli atti essere avvenuto, dovendosi conseguentemente ritenere intempestiva la sua deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione.
art. 62-bis c.p
Parimenti generiche sono le censure relative alle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che la Corte ha negato anzitutto in ragione dell'argomentata valutazione della gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771
anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO MICHAEL JONATHA nato a SESTO SAN GIOVANNI il 18/08/1982 avverso la sentenza del 22/10/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Turco Michael Jonatha per i reati di atti persecutori aggravati, lesioni volontarie aggravate e diffamazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis c.p.p. anziché al domicilio dichiarato dal Turco del decreto di citazione per il giudizio d'appello, vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di atti persecutori, al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della provvisionale.

3. Il ricorso é inammissibile. L'eccezione processuale proposta con il primo motivo è inammissibile in quanto tardivamente proposta. Infatti le Sezioni Unite hanno stabilito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). L'eccezione doveva dunque essere sollevata a pena di decadenza dalla difesa nel giudizio d'appello ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p., il che non risulta dagli atti essere avvenuto, dovendosi conseguentemente ritenere intempestiva la sua deduzione per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Generiche sono le doglianze proposte con il secondo motivo, posto che il ricorrente non precisa quale sarebbe la decisività dei tabulati di cui lamenta l'omessa considerazione da parte del giudice dell'appello. Parimenti generiche sono le censure relative alle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza, che la Corte ha negato anzitutto in ragione dell'argomentata valutazione della gravità dei fatti per cui è intervenuta condanna. Inammissibili in questa sede sono infine le doglianze relative alla quantificazione della provvisionale, la cui richiesta di sospensione è parimenti inammissibile alla luce di quella dei motivi di ricorso.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso