Sentenza — n. 30960/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAURO ALFONSO nato a ANGRI il 01/10/1952 avverso la sentenza del 08/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Mauro Alfonso per il delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p. per aver falsamente attestato nel verbale di assemblea straordinaria della società di cui era amministratore e socio unico che la sede della stessa era stata trasferita da Cologno Monzese a Roma, inducendo così in errore il notaio incaricato della redazione del verbale nel quale lo stesso riportava la circostanza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 c.p; Sentenza — n. 30960/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'ad, 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAURO ALFONSO nato a ANGRI il 01/10/1952 avverso la sentenza del 08/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Mauro Alfonso per il delitto di cui agli artt. 48 e 479 c.p. per aver falsamente attestato nel verbale di assemblea straordinaria della società di cui era amministratore e socio unico che la sede della stessa era stata trasferita da Cologno Monzese a Roma, inducendo così in errore il notaio incaricato della redazione del verbale nel quale lo stesso riportava la circostanza.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione del compendio probatorio, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione del fatto ai sensi dell'ad. 479 c.p. anziché dell'art. 483 c.p., nonché in relazione al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare fondato il motivo relativo alla qualificazione giuridica del fatto. In realtà trattasi di censura inedita in quanto relativa ad un punto non già devoluto con il gravame di merito alla cognizione del giudice dell'appello. Non di meno va ricordato che per l'insegnamento di questa Corte per cui La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma secondo, c.p.p. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi Rv. 259730).
Ciò premesso va ribadito che si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 c.p. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'ad. 483 c.p., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità (Sez. 5, Sentenza n. 22839 del 17/04/2019, De Domenico, Rv. 276632).
Nessun accertamento è dunque necessario per applicare tale principio al fatto contestato, compiutamente descritto nell'imputazione e ricostruito nelle sentenze di merito. Ne consegue che erroneamente lo stesso fatto è stato qualificato ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p., atteso che pacificamente il notaio si è limitato a recepire nel verbale di assemblea quanto dichiarato dall'imputato, attestando altrettanto pacificamente in maniera falsa l'avvenuto trasferimento della sede sociale redazione. Pertanto il fatto deve correttamente essere riqualificato in riferimento all'ad.483 c.p., ma deve allora prendersi atto che nel frattempo è decorso il termine di prescrizione relativo al reato previsto da tale disposizione, compiutosi al più tardi il 21 ottobre 2019, anche tenuto conto dei periodi di sospensione maturati nei gradi di merito per complessivi mesi 4 e giorni 21.
Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'ad, 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.
Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il