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Ordinanza — n. 30959/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30959/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30959/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC SENADA nato il 18/05/1987 ADZOVIC CLAUDIA nato a CASSINO il 05/12/1982 MILANOVIC DANIEL nato a OLBIA il 12/09/1991 o:4U avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Husovic Senada, Adzovic Claudia e Milanovic Daniel per il delitto di furto pluriaggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30959/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Husovic Senada, Adzovic Claudia e Milanovic Daniel per il delitto di furto pluriaggravato.

Parole chiave

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motivi di cassazione fondamento dell'azione pluralità di motivazioni azione civile motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC SENADA nato il 18/05/1987 ADZOVIC CLAUDIA nato a CASSINO il 05/12/1982 MILANOVIC DANIEL nato a OLBIA il 12/09/1991 o:4U avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Husovic Senada, Adzovic Claudia e Milanovic Daniel per il delitto di furto pluriaggravato.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firma del comune difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla configurabilità del concorso della Husovic e del Milanovic nella consumazione del reato.

3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato il tema oggetto delle censure - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile I ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Il Con ore. DEPOSITATA IN