Ordinanza — n. 30959/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC SENADA nato il 18/05/1987 ADZOVIC CLAUDIA nato a CASSINO il 05/12/1982 MILANOVIC DANIEL nato a OLBIA il 12/09/1991 o:4U avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Husovic Senada, Adzovic Claudia e Milanovic Daniel per il delitto di furto pluriaggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30959/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Husovic Senada, Adzovic Claudia e Milanovic Daniel per il delitto di furto pluriaggravato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSOVIC SENADA nato il 18/05/1987 ADZOVIC CLAUDIA nato a CASSINO il 05/12/1982 MILANOVIC DANIEL nato a OLBIA il 12/09/1991 o:4U avverso la sentenza del 10/10/2018 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di Husovic Senada, Adzovic Claudia e Milanovic Daniel per il delitto di furto pluriaggravato.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firma del comune difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla configurabilità del concorso della Husovic e del Milanovic nella consumazione del reato.
3. I ricorsi sono inammissibili, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato il tema oggetto delle censure - i ricorrenti non si sono sostanzialmente confrontati.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile I ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Il Con ore. DEPOSITATA IN