Ordinanza — n. 30958/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BELLA MASSIMO EMANUELE nato a MILANO il 16/12/1968 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di La Bella Massimo Emanuele per il delitto di lesioni volontarie aggravate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30958/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di La Bella Massimo Emanuele per il delitto di lesioni volontarie aggravate.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BELLA MASSIMO EMANUELE nato a MILANO il 16/12/1968 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di La Bella Massimo Emanuele per il delitto di lesioni volontarie aggravate.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa ed erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, la quale ha fondato la prova di responsabilità non solo sulle dichiarazioni della vittima, comunque ritenute riscontrate dalla certificazione medica attestanti le lesioni e dalle dichiarazioni di una teste, ma altresì sulle stesse ammissioni dell'imputato. Riscontri ed ammissioni nemmeno presi in considerazioni dalle doglianze difensive, che si limitano a ribadire le aporie del racconto della persona offesa rilevate con il gravame di merito e che la Corte, contrariamente a quanto eccepito, ha invece valutato e ritenuto non decisive alla luce del complessivo compendio probatorio e delle quali pervero nemmeno il ricorso ha saputo evidenziare la decisività.
Ed analoghe considerazioni valgono per l'omessa considerazione dell'asserito atto di autolesionismo, tanto più che nella stessa prospettazione difensiva si tratta di episodio successivo all'aggressione subita dalla vittima. Manifestamente infondato è invece il secondo motivo, atteso che correttamente la Corte ha escluso che la pregressa conflittualità tra i protagonisti della vicenda possa costituire il fatto ingiusto in grado di determinare lo stato d'ira che integra l'invocata attenuante, mentre generica è l'individuazione del presupposto della stessa nell'atteggiamento della persona offesa.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00