Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic grounds regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Longhitano Massimiliano inadmissible, ruling it manifestly unfounded and generic. The appellant challenged a lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing for an erroneous application of criminal law. The court rejected this claim, emphasizing that such mitigations require specific factual justification and are within the trial judge's discretionary power based on the case's gravity and the defendant's record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 c.p., Art. 133 c.p.; The refusal of generic mitigating circumstances is a matter of factual discretion for the judge, which must be motivated by specific reasons linking the circumstances to the reduction of the penalty, rather than being presumed or granted without explicit justification.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHITANO MASSIMILIANO nato a CATANIA il 24/01/1981 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; ì osserva cbraia i A 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di confermava la condanna di Longhitano Massimiliano per i reati di cui agli artt. 75 d. Igs. n. 159/2011 e 495 e 61 n. 2 c.p.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. 3.1 Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900;
Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex multis Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737;
Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13 aprile 2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.2 Attenendosi a tali consolidati principi il provvedimento impugnato ha dunque legittimamente rigettato la concessione delle attenuanti generiche in ragione della ritenuta gravità dei fatti accertati e dei precedenti - anche per reati della stessa indole di uno di quelli in contestazione - da cui l'imputato risulta gravato, motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.