Ordinanza — n. 30953/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDERRAZIQ BOUCHAIB nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 21/01/1968 avverso la sentenza del 05/12/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Abderraziq Bouchaib per il reato di lesioni aggravate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 597 c.p, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30953/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza in merito all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del compendio probatorio.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDERRAZIQ BOUCHAIB nato a CASABLANCA( MAROCCO) il 21/01/1968 avverso la sentenza del 05/12/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari confermava la condanna di Abderraziq Bouchaib per il reato di lesioni aggravate.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizi di motivazione della sentenza in merito all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del compendio probatorio.
3. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è anzitutto il primo motivo, atteso che la Corte territoriale si è limitata a riportare nell'intestazione l'originario editto imputativo, dando invece atto dell'intervenuta assoluzione o del proscioglimento dell'imputato per gli altri reati contestati ab initio. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, invece, esclusivamente censure di merito, che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perché propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti. Le doglianze del ricorrente sono peraltro anche generiche, giacché la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sull'attendibilità della persona offesa e sulla neutralità della sua incapacità di ricordare con esattezza se l'imputato avesse o meno il coltello già in mano al momento dell'incontro con la vittima, motivazione con la quale il ricorso sostanzialmente non si è confrontato.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom 6/7/2021 ---;"~- stensore Il AMOb ente DEPOUT IN CANOttI