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Ordinanza — n. 30952/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30952/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30952/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA ele1Qa,s,»2 sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELINA nato a COSENZA il 19/04/1991 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROciat-e-avriscralte-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Passalacqua Carmelina per il reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnaziong con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale furto aggravato abbandono del procedimento per truffa tentato furto diritto di ottenere una decisione reato impossibile

Disposizioni normative citate

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art. 613 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnaziong con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA ele1Qa,s,»2 sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELINA nato a COSENZA il 19/04/1991 avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROciat-e-avriscralte-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Passalacqua Carmelina per il reato di tentato furto aggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata, omettendo i motivi.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnaziong con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 6 /2021 estensore