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Ordinanza — n. 30950/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30950/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGRONE COSTANZA nato a LEGNANO il 13/09/1966 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Mingrone Costanza per i reati di atti persecutori e minaccia.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Mingrone Costanza per i reati di atti persecutori e minaccia.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di persecuzione motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGRONE COSTANZA nato a LEGNANO il 13/09/1966 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la condanna di Mingrone Costanza per i reati di atti persecutori e minaccia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo vizi di motivazione in merito alal configurabilità del reato.

3. Il ricorso é inammissibile. Il ricorrente ha prospettato, invero, esclusivamente censure di merito, che non possono formare oggetto del sindacato in sede di legittimità perché propongono in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti mediante una interpretazione soggettivamente orientata degli stessi, peraltro in parte fondata su circostanze solo genericamente ed assertivamente affermate.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Ro il 6/7/2021 Il Con 5i) t e - - DEPOS13 iIN