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Ordinanza — n. 30949/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30949/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30949/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRO GIOVANNI nato a BIELLA il 09/03/1982 avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Fabbro Giovanni per il delitto di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 30949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Fabbro Giovanni per il delitto di tentato furto aggravato.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale revisione della sentenza penale censura formulata in modo carente modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBRO GIOVANNI nato a BIELLA il 09/03/1982 avverso la sentenza del 15/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Fabbro Giovanni per il delitto di tentato furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed alla denegata revisione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.

3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di censura - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato, limitandosi a ribadire le obiezioni svolte con il gravame di merito prescindendo per l'appunto dalla loro confutazione e comunque articolando rilievi versati in fatto.

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Rom)/6/7/2021 Consi -nuiliffirestensore I reiident