Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30948/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for withdrawal; client waived appeal after prosecutor's special agent informed them.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30948/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer and special prosecutor withdrew the case during the proceedings. Although the appellant had formally reserved the right to be informed of the prosecution's request for dismissal, the withdrawal was deemed attributable to the appellant herself. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; When a party's defense counsel and special prosecutor withdraw an appeal, the withdrawal is imputable to the party, rendering the appeal inadmissible under Article 591, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal special prosecutor inadmissibility imputability of withdrawal procedural costs Cassation appeal Code of Criminal Procedure perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile alla stessa ricorrente.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIZZA SIMONA nato a FIRENZE il 07/02/1977 parte offesa nel procedimento c/ RABAGLIETTI NICOLA nato a RIMINI il 06/04/1946 avverso il decreto del 15/01/2015 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Firenze disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di Rabaglietti Nicola per il reato di diffamazione ai danni di Panizza Simona.

2. Propone ricorso per cassazione personalmente la persona offesa lamentando violazione di legge per non essere stata informata della richiesta di archiviazione pur avendo fatta espressa riserva in tal senso nella querela.

3. Nelle more della decisione, con dichiarazione trasmessa il 24 giugno 2021, il difensore e procuratore speciale della ricorrente ha rinunciato al ricorso. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, atteso che la causa di rinunzia deve ritenersi imputabile alla stessa ricorrente. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500,00. Co