Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding motivation and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds in the applicant's arguments. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for aggravated burglary, alleging defects in the reasoning and evidence assessment. The court rejected these claims because they consisted of generic complaints without substantive criticism of the detailed justification provided by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity, consisting merely of a general expression of grievance without effective criticism of the decision's justification.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROLI KLOIDJAN nato il 15/03/1983 avverso la sentenza del 17/12/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino confermava la condanna di Piroli Klogan per il concorso in una serie di furti in abitazione aggravati, tentati e consumati.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del compendio probatorio.
3. Il ricorso è inammissibile, ex articoli 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione - che ha esaustivamente confutato le censure proposte con il gravame di merito - il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Per questi motivi dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in