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Ordinanza — n. 30946/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30946/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30946/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACROCE CLAUDIO nato a CASALMAGGIORE il 10/07/1974 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 141) Il ricorso di Claudio Lacroce avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto meglio descritti in imputazione, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, al di là di vaghi richiami ai criteri adottati dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità del prevenuto.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30946/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 141) Il ricorso di Claudio Lacroce avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto meglio descritti in imputazione, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, al di là di vaghi richiami ai criteri adottati dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità del prevenuto.

Parole chiave

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delitto contro l'ambiente accusa penale altri capi d'accusa prove acquisite illegalmente risposta alla petizione azione penale

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACROCE CLAUDIO nato a CASALMAGGIORE il 10/07/1974 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 141)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Claudio Lacroce avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto meglio descritti in imputazione, è inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, al di là di vaghi richiami ai criteri adottati dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità del prevenuto.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.NI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Pr