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Ordinanza — n. 30945/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30945/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30945/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna di Luciano Fiorot, previa concessione delle generiche, alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 800,00 di ammenda (pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità), con le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente per mesi 14 per il reato di cui all'art. 186 lett. c cod.strata (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,93 e 1,84 g/l, in data 24 novembre 2016).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto si limita a ripetere le contestazioni già formulate in appello ed adeguatamente superate dalla Corte territoriale, senza affatto confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, coerenti con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, è onere dell'imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell'alcoltest qualora lo scontrino riportante l'indicazione del tasso alcolemico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017 ud. - dep. 09/05/2017, Rv. 269978 - 01).

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata esame d'idoneità alla guida guida nonostante revoca della patente violazione semplice della LCStr esame dell'alito infrazione alle norme della circolazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOROT LUCIANO nato a FREGONA il 24/08/1964 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna di Luciano Fiorot, previa concessione delle generiche, alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 800,00 di ammenda (pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità), con le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente per mesi 14 per il reato di cui all'art. 186 lett. c cod.strata (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,93 e 1,84 g/l, in data 24 novembre 2016).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto la violazione dell'art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada ed il vizio di motivazione in ordine alla propria affermata responsabilità, in quanto gli elementi indizianti su cui è stata fondata la condanna risultano generici (scontrini da cui risulta la dicitura volume insufficiente, di cui non è stata fornita alcuna spiegazione, e di cui sono state evidenziate ulteriori equivocità, quali il numero non immediatamente progressivo ed il risultato con forte oscillazione tra la prima e la seconda prova), non essendo stato dimostrato che l'apparecchio utilizzato per il test sul tasso alcolemico fosse funzionante e fosse stato sottoposto alle prescritte verifiche periodiche, come richiesto dai più recenti orientamento della Suprema Corte. E' pervenuta ulteriore memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, in quanto si limita a ripetere le contestazioni già formulate in appello ed adeguatamente superate dalla Corte territoriale, senza affatto confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, coerenti con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, è onere dell'imputato allegare circostanze in grado di inficiare la valenza probatoria dell'alcoltest qualora lo scontrino riportante l'indicazione del tasso alcolemico, in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente" e l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017 ud. - dep. 09/05/2017, Rv. 269978 - 01).

Per mera completezza va evidenziato che in sede di appello la difesa non ha neppure dedotto la mancata sottoposizione dell'etilometro alle prescritte verifiche periodiche. Peraltro, si è affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura, sicché è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 ud. - dep. 29/03/2021, Rv. 280958 - 01).

Va, pertanto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 20