Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide specific argumentation against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mirko Lo Iacono inadmissible. The appellant argued that the lower court relied solely on an arrest report lacking the buyer's identity and possessed less than the maximum allowable cocaine quantity. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already adequately addressed in the appellate proceedings without new substantive analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely repeats the grievances raised in the appeal without providing specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning and motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO MIRKO nato a PALERMO il 12/02/1996 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna, all'esito dell'abbreviato, di Mirko Lo Iacono alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di cocaina e cessione a soggetto sconosciuto).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti, avvenuta in base al solo verbale di arresto, da cui risulta, peraltro, la mancata individuazione del presunto acquirente e la disponibilità, da parte del ricorrente, di un quantitativo di cocaina inferiore a quello massimo detenibile in base al d.m. 11 aprile 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, in quanto si limita a ripetere le contestazioni già formulate in appello ed adeguatamente superate dalla Corte territoriale, senza affatto confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, coerenti con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di stupefacenti, la detenzione di quantità inferiori ai limiti indicati nel d.m. richiamato dall'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d. P.R. n. 309 del 1990, non costituisce un dato di per sé decisivo ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell'azione, alcune delle quali sono espressamente tipizzate nella disposizione normativa sopra citata (Sez. 3, n. 10949 del 15/01/2019 cc. - dep. 13/03/2019, Rv. 275146 - 01).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, evidenziato che l'imputato è stato colto nell'atto di cedere qualcosa a soggetti non identificati e che era in possesso di 7 bustine di plastica termo-saldate contenenti cocaina, la cui destinazione alla spaccio è desumibile proprio dalle modalità di confezionamento. Va, pertanto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore nte