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Ordinanza — n. 30942/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to argue patent revocation and penalty application in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30942/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to present arguments regarding the license revocation and the non-application of Article 131-bis of the Penal Code in the lower court. The appellant raised these issues for the first time before the Supreme Court, violating procedural requirements for cassation remedies. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2-bis, cod. str.; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces new grounds for complaint not previously argued in the lower courts, as the Supreme Court reviews only legal errors, not factual disputes or new legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility license revocation mandatory alcohol driving penalty procedural exhaustion requirement new grounds of complaint guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 2-bis, cod. str.
Art. 131-bis cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto l'illegittimità della revoca della patente e la violazione di legge in considerazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.
art. 131-bis cod.pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto l'illegittimità della revoca della patente e la violazione di legge in considerazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADI MOHAMMED nato il 14/07/1987 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia, previa correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Mohammed Dadi alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda, con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, per il reato di cui all'art. 186 lett. c codi.strada, (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 2,99 g/I, aggravato dalla provocazione di un incidente e dall'ora notturna, in data 24 dicembre 2016).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto l'illegittimità della revoca della patente e la violazione di legge in considerazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, atteso che non espone neppure le ragioni delle doglianze formulate - la prima, avente ad oggetto la revoca della patente, proposta per la prima volta in questa sede di legittimità; la seconda, concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., formulata senza alcun confronto con le puntuali argomentazioni della sentenza. Va, inoltre, rilevato che: la revoca della patente è stata disposta ai sensi dell'ar.t 186, comma 2-bis, cod.strada, ai sensi del quale, qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI; l'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen.

è stata esclusa con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche in considerazione della gravità dell'incidente provocato, che ha determinato, oltre ad un pericolo, un rilevante costo per la collettività, collegato al necessario ripristino della segnaletica stradale danneggiata. Può solo aggiungersi che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l'ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l'equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell'indicata aggravante (Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016 ud. - dep. 01/06/2016, Rv. 267318 - 01).

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro =:2trirn i la in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere