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Ordinanza — n. 30939/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to cite permissible grounds under Art. 448 cod. proc. pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30939/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant did not align with the specific categories permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the continuity of crimes and the resulting sentence increase, but the court found these arguments fell outside the narrow scope of allowable complaints regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds cited do not strictly correspond to the four permissible categories of review established by the new legislative formulation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Art. 448 cod. proc. pen. continuity of crimes sentence increase permissible grounds review motivi di cassazione aggravamento della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cocl.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m.
art. 444 cod.proc.pen
Marouni Saladine, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che, riconosciuta la continuazione tra i delitti oggetto della sentenza irrevocabile n.
art. 81 cod.pen
309 del 1990, ha applicato nei suoi confronti l'aumento ex art. 81 cod.pen., quantificandolo in mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa e così determinando la pena complessiva in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 12.500,00 di multa, ed ha dedotto il vizio di motivazione.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROUNI SALAHEDINE nato il 08/11/1989 avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle pa-7-t-r;\ udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Marouni Saladine, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che, riconosciuta la continuazione tra i delitti oggetto della sentenza irrevocabile n. 105 del 22 giugno 2020 del G.u.p. di Piacenza e oggetto del presente giudizio ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha applicato nei suoi confronti l'aumento ex art. 81 cod.pen., quantificandolo in mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa e così determinando la pena complessiva in anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 12.500,00 di multa, ed ha dedotto il vizio di motivazione.

RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cocl.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio. 2021. Il Consigliere estensore Francesca Picar