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Ordinanza — n. 30938/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30938/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30938/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuseppe Torretta, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di grammi 28 cocaina, da cui erano ricavabili, in considerazione del principio attivo, n. 126 dosi singole medie) ed ha denunciato l'erronea qualificazione giuridica del reato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 cc. - dep. 16/04/2021, Rv. 281116 — 01).

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30938/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, il ricorrente non ha invero né dedotto un manifesto errore né spiegato in cosa consisterebbe l'asserita erronea qualificazione e, cioè, a quale disposizione andrebbe ricondotto il fatto contestato. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti traffico di cocaina consumo di canapa abuso di sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Giuseppe Torretta, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRETTA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 28/11/1978 avverso la sentenza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Liato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Giuseppe Torretta, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di grammi 28 cocaina, da cui erano ricavabili, in considerazione del principio attivo, n. 126 dosi singole medie) ed ha denunciato l'erronea qualificazione giuridica del reato. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 cc. - dep. 16/04/2021, Rv. 281116 — 01).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha invero né dedotto un manifesto errore né spiegato in cosa consisterebbe l'asserita erronea qualificazione e, cioè, a quale disposizione andrebbe ricondotto il fatto contestato. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021.