Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite admissible grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Daniele Altavilla inadmissible and ordered him to pay court costs. Altavilla challenged a first-instance sentence imposing one year and four months of imprisonment and a fine for marijuana possession for trafficking purposes, arguing violations of law and defects in reasoning. The court rejected the appeal because the cited grounds did not align with the specific categories of admissible complaints permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds cited do not fall within the exclusive categories of admissible complaints regarding the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTAVILLA DANIELE nato a BRINDISI il 21/05/1982 avverso la sentenza del 23/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Daniele Altavilla, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.500,00 di multa per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di circa grammi 50 di marijuana, da cui, in considerazione del principio attivo, erano ricavabili 354 dosi) ed ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, essendosi limitato il giudice ad aderire alla richiesta delle parti.
RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il nte Fr