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Ordinanza — n. 30936/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30936/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30936/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Massimiliano brtic, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che, concesse le generiche, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di 107 grammi di cocaina, abilmente occultata nello sportello anteriore del veicolo condotto unitamente alla somma di euro 630,00) ed ha denunciato la violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.pen., essendo stata esclusa la detenzione per consumo personale in assenza di indici rivelatori dello spaccio e senza alcuna indagine sul principio attivo contenuto nella sostanza.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.pen; Ordinanza — n. 30936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., che, concesse le generiche, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di 107 grammi di cocaina, abilmente occultata nello sportello anteriore del veicolo condotto unitamente alla somma di euro 630,00) ed ha denunciato la violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.pen., essendo stata esclusa la detenzione per consumo personale in assenza di indici rivelatori dello spaccio e senza alcuna indagine sul principio attivo contenuto nella sostanza.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti inchiesta per reati di droga sostanze soggette a restrizione consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
Massimiliano brtic, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che, concesse le generiche, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art 73 d.P.R.
art. 129 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARELLO MASSIMILIANO nato a MESAGNE il 12/06/1990 avverso la sentenza del 01/03/2021 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIgo avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Massimiliano brtic, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che, concesse le generiche, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di 107 grammi di cocaina, abilmente occultata nello sportello anteriore del veicolo condotto unitamente alla somma di euro 630,00) ed ha denunciato la violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.pen., essendo stata esclusa la detenzione per consumo personale in assenza di indici rivelatori dello spaccio e senza alcuna indagine sul principio attivo contenuto nella sostanza.

RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. Il Consiglier