Ordinanza — n. 30935/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARoberto Gheza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7, I. n. 895 del 1967 e 697 cod.pen. (capi 2 e 3) ed ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7, I. n. 895 del 1967 e 697 cod.pen. (capi 2 e 3) ed ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen..
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEZA ROBERTO nato il 20/08/1958 avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle parti; -- udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Roberto Gheza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7, I. n. 895 del 1967 e 697 cod.pen. (capi 2 e 3) ed ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen..
RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il P