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Ordinanza — n. 30934/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification and mere lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30934/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing that the court failed to apply a specific sentencing provision due to insufficient analysis of the market relationship, rather than demonstrating a manifest error in legal qualification. The court rejected this argument, noting that the appeal did not meet the strict threshold for challenging legal qualification and constituted a mere lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: A cassation appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless a manifest error is demonstrated, and mere criticism of the court's motivation without identifying factual elements justifying a different legal provision does not suffice.

Parole chiave

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manifest error legal qualification cassation appeal inadmissibility lack of motivation drug trafficking sentencing court costs and fine reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
Nel caso di specie, il ricorrente non ha invero neppure dedotto tale manifesto errore, ma si è piuttosto limitato a denunciare un'asserita carenza motivazionale, senza neppure indicare quali gli elementi di fatto che potrebbero giustificare l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 444, cod. proc. pen.
Mohamed Fakhir, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.
art. 444 cod.proc.pen
Mohamed Fakhir, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAKHIR MOHAMED (CUI 023C1E1) nato il 12/03/1975 avverso la sentenza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA(dato avviso alle pargl udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Mohamed Fakhir, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei suoi confronti la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (plurime cessioni di cocaina per non meno di 400 grammi alla volta) ed ha denunciato l'erronea qualificazione giuridica del reato, essendo stata esclusa l'applicazione del comma 5 in considerazione del solo dato quantitativo senza approfondire il rapporto tra l'agente ed il mercato di riferimento.

RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 cc. - dep. 16/04/2021, Rv. 281116 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente non ha invero neppure dedotto tale manifesto errore, ma si è piuttosto limitato a denunciare un'asserita carenza motivazionale, senza neppure indicare quali gli elementi di fatto che potrebbero giustificare l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante i consistenti quantitativi di sostanza stupefacente oggetto di cessione.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il ente F