Ordinanza — n. 30933/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANachit Rachid e Nachit Hammadi, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei loro confronti la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 16000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le generiche, ed hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen.. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30933/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NACHIT RACHID (CUI 05DRJ9U) nato il 06/02/1992 NACHIT HAMMADI (CUI 053F704) nato il 27/02/1987 avverso la sentenza del 15/07/2020 del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Nachit Rachid e Nachit Hammadi, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., che ha applicato nei loro confronti la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 16000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le generiche, ed hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.proc.pen.. RITENUTO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estens