Italian court dismisses appeal against traffic conviction for failing to stop and assist victims of an accident.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for failing to stop and provide assistance after a traffic accident. The appellant argued that other bystanders provided aid and that evidence regarding his vehicle's license plate and subjective intent was insufficient. The court rejected these claims, ruling that the duty to assist is personal and non-delegable, and that the appeal lacked specific arguments detailing factual errors or logical flaws in the trial court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189, comma 1 e 7, cod.strada; Art. 192 cod.proc.pen.: The duty to stop and assist victims of a traffic accident is personal and non-delegable to third parties; appeals must specifically demonstrate factual errors or logical flaws in the lower court's reasoning, not merely contest alternative theories.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI LUCIANO nato a SERMIDE il 12/12/1953 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna di Luciano Barbieri alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre alla sospensione della patente per anni 2, per il reato di cui all'art. 189, comma 1 e 7, cod.strada (per non essersi fermato e non aver prestato soccorso, dopo aver provocato un sinistro con lesioni al conducente dall'altro veicolo coinvolto, in data 3 luglio 2014).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto:
1) l'intervento di più persone sul luogo del sinistro, in soccorso degli occupanti dell'altro veicolo;
2) la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., non potendo essere ritenuti sufficienti, ai fini dell'attribuzione di responsabilità, gli elementi del tutto lacunosi e equivoci del numero di targa del proprio veicolo, fornito da uno sconosciuto, e della compatibilità con il sinistro dei danni riscontrati sul proprio veicolo;
3) l'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo, non essendo stata valutata la circostanza che l'imputato procedeva in direzione di marcia opposta e probabilmente con la radio accesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. La prima censura, con cui si è dedotto l'intervento in soccorso della vittima di altre persone, è manifestamente infondata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di circolazione stradale, l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso (v., da ultimo, Sez. 4, n. 34356 del 25/11/2020 ud. - dep. 03/12/2020, Rv. 280153 - 01).
3. Le altre due doglianze, con cui si è lamentata la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in ordine all'accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono inammissibili, in quanto non denunciando né una effettiva violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. né alcuna lacuna, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con cui neppure si confrontano, ma si limitano a contestare, in modo apodittico ed a-specifico, la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di merito con una motivazione del tutto esaustiva e coerente (in particolare l'identificazione dell'imputato con il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro è stata desunta:
1) dal rinvenimento, il giorno dopo il sinistro, del suo mezzo, con targa corrispondente a quella indicata, nell'immediatezza, da un soggetto presente, con danni compatibili all'impatto, 2) dall'inverosimiglianza della sua tesi difensiva fondata sulla risalenza del danno, consistente nel parziale distacco dello specchietto retrovisore sinistro, 3) dalle tracce nere sul parafango e sul paraurti del su veicolo, sicuramente riconducibili allo sfregamento con pneumatico; l'elemento soggettivo è stato desunto, invece, dalla potenza dell'urto, percepita immediatamente con allarme dagli abitanti della zona).
In proposito va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere e