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Ordinanza — n. 30931/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of grounds in plea bargain under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30931/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant waived all grounds for review by agreeing to a plea bargain under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the appellate court's sentence reduction for cocaine trafficking, but the court held that such agreements inherently require a complete waiver of further litigation rights. Consequently, the only remaining ground for cassation—illegal sentencing—was deemed insufficient to override the procedural waiver established by the plea terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 599 c.p.p.: A plea bargain under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure constitutes a substantive reiteration of the deflationary instrument of Article 599, paragraph 4, thereby implying a waiver of all further grievances, including those of office-raising nature, with the sole exception of illegal sentencing.

Parole chiave

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plea bargain appeal waiver of grounds Article 599-bis inadmissible appeal illegal sentencing exception riduzione della pena adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod.
Art. 599, comma 4 c.p.p.
277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod.
Art. 444 c.p.p.
rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis c.p.
sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod.
artt. 599-bis cod.proc.pen
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della proposta ex artt. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia dei restanti motivi, ha rideterminato la pena nei confronti di Romeo Zeneli in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (per il reato di cui all'art.
art. 599- bis cod. proc. pen
277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. pen
sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, come recentemente ha precisato Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 ud.
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENELI ROMEO nato in ALBANIA il 07/10/1993 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA_ E:lato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della proposta ex artt. 599-bis cod.proc.pen., con rinuncia dei restanti motivi, ha rideterminato la pena nei confronti di Romeo Zeneli in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa (per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d P.R. n. 309 del 1990, cessione di cocaina in data 5 dicembre 2014, capo D).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, l'imputato Romeo Zeneli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, come recentemente ha precisato Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 ud. - dep. 08/10/2019, Rv. 277196 - 01, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., visto che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Difatti, detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo. A ciò si aggiunga che la diversa fisionomia del «patteggiamento in appello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. — derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica), comporta che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015 cc. - dep. 28/07/2015, Rv. 264207 - 01). In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il F