Ordinanza — n. 30930/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Castellan Eva alla pena di anni 1, mesi 4 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, con le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e confisca del veicolo, per il reato di cui all'art. 186 lett. c cod.strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolernico 2,69 e 2,59 g/I, aggravato dalla provocazione di un incidente, in data 24 giugno 2017).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 507 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30930/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile, atteso che si limita a ripetere le contestazioni già formulate in appello ed adeguatamente superate dalla Corte territoriale (la quale ha evidenziato, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, l'inverosimiglianza ed implausibilità della versione difensiva della ricorrente, la quale, in un brevissimo lasso temporale, si sarebbe recata in un bar, dove il barista, di sua iniziativa, le avrebbe somministrato degli alcolici nel caffè - tesi, peraltro, non fornita nell'immediatezza dei fatti e non sostenuta, tramite l'articolazione di istanze istruttorie, in giudizio, ma affidata ad una generica richiesta ex art. 507 cod.proc.pen.).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLAN EVA nato a MILANO il 21/06/1965 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Castellan Eva alla pena di anni 1, mesi 4 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, con le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e confisca del veicolo, per il reato di cui all'art. 186 lett. c cod.strada (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolernico 2,69 e 2,59 g/I, aggravato dalla provocazione di un incidente, in data 24 giugno 2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto il vizio di motivazione:
1) in ordine all'affermata responsabilità penale, essendo del tutto plausibile, anche in considerazione della distanza temporale dell'accertamento del tasso alcolemico dal momento del sinistro (circa due ore), la versione difensiva, secondo cui la ricorrente ha bevuto un caffè corretto dopo l'incidente, recandosi al vicino bar;
2) in ordine all'affermata riconducibilità del sinistro esclusivamente alla propria condotta, che non è giustificata da alcun significativo elemento indiziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, atteso che si limita a ripetere le contestazioni già formulate in appello ed adeguatamente superate dalla Corte territoriale (la quale ha evidenziato, in modo esaustivo e non manifestamente illogico, l'inverosimiglianza ed implausibilità della versione difensiva della ricorrente, la quale, in un brevissimo lasso temporale, si sarebbe recata in un bar, dove il barista, di sua iniziativa, le avrebbe somministrato degli alcolici nel caffè - tesi, peraltro, non fornita nell'immediatezza dei fatti e non sostenuta, tramite l'articolazione di istanze istruttorie, in giudizio, ma affidata ad una generica richiesta ex art. 507 cod.proc.pen.).
Va, pertanto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., deo. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
Per completezza, in ordine all'aggravante della provocazione del sinistro, deve evidenziarsi che, ai fini della sua applicazione, non è sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro, ma l'accertamento di un coefficiente causale della condotta dell'imputato, che, tuttavia, può non essere esclusivo, sicché la doglianza sul punto non è pertinente. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lal ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr t Francesca P