Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding breathalyzer reliability and denial of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rino Nappi inadmissible. The appellant argued that the breathalyzer's reliability was unproven due to lack of revision records and that generic mitigating circumstances were wrongly denied based solely on prior convictions. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that places the burden of proving instrument defects on the defense and affirming that judges may deny generic mitigation based on the absence of positive elements and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. b, e 2-sexies del codice penale; In cases of driving under the influence, the positive result of an alcohol test constitutes proof of intoxication due to the instrument's reliability following homologation and periodic calibration, placing the burden of proving defects on the defense; Furthermore, the denial of generic mitigating circumstances is legally justifiable when no positive elements exist, as the merit judge's factual assessment on this issue is unchallengeable in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPPI RINO nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il 23/02/1967 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna di Rino Nappi alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per mesi 6, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b, e 2-sexies (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,08 e 1,05, dopo le 22 e prima delle 7, in data 13 aprile 2017).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto:
1) il vizio di motivazione in relazione al ritenuto regolare funzionamento dello strumento usato per misurare il tasso alcolennico, atteso che la Corte territoriale ha rigettato lo specifico motivo di appello formulato per non avere l'imputato né allegato né provato difetti dell'etilometro, in questo modo addossandogli un onere della prova che non gli compete ed equivocando sulle allegazioni difensive, concernenti l'omessa revisione dell'apparecchio;
2) il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego delle generiche, fondato esclusivamente sui precedenti dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. La prima censura, avente ad oggetto la ritenuta attendibilità dell'etilometro, nonostante la eccepita assenza della revisione periodica, è manifestamente infondata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente applicato nel caso di specie, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura, sicché è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto nnetrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 ud. - dep. 29/03/2021, Rv. 280958 — 01).
3. La seconda doglianza, avente ad oggetto il diniego delle generiche, è inammissibile, atteso che non si confronta con la motivazione dei giudici di merito, che hanno sottolineato la mancata indicazione di elementi favorevoli, conformemente all'orientamento secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, rv. 270986).A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Fr