Italian Supreme Court dismisses appeal for drunk driving case citing lack of specific grounds for inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a suspended sentence for drunk driving. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the drug Minias and the timing of alcohol consumption. The court rejected these claims, stating they merely repeated the defense's version without identifying specific logical flaws or evidentiary misinterpretations required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely restates the defense's version without alleging a manifest illogicality of the reasoning or a specific misrepresentation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BINELLI GIORGIO MARIA nato a PADOVA il 04/01/1974 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso la sospensione condizionale della pena a Binelli Giorgio Maria, confermando nel resto la condanna alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 8, per il reato di guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,74 e 1,86 g/I (10 ottobre 2016, ore 17,30).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto il vizio di motivazione ed il travisamento della prova in relazione all'esclusione dell'assunzione del farmaco Minias e degli effetti assimilabili all'assunzione di un superalcolico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, atteso che non denuncia né una effettiva manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione né un reale travisamento della prova, ma si limita a riproporre la versione difensiva, non recepita dai giudici di merito, i quali hanno, in modo del tutto congruo e ragionevole, sottolineato come il farmaco in esame dovesse essere assunto prima del sonno e non durante il giorno. In proposito va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441).
A ciò va aggiunto che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure nell'ipotesi in cui entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020 ud. - dep. 16/12/2020, Rv. 280155 - 01).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Co