Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30925/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for drug possession as grounds are generic and inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30925/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Vito Mancuso against his drug possession sentence inadmissible due to generic grounds lacking legal foundation. The appellant argued for a different crime classification and lighter sentencing, but the court found these complaints excluded by the specific rules governing appeals in requested sentencing cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in requested cases are inadmissible for generic errors in legal qualification or sentencing unless the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge.

Parole chiave

Generato dall'IA
requested sentencing appeal drug possession offense inadmissible grounds generic legal error procedural exclusion traffico di cocaina tossicodipendenza reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 Dpr 309/90
Art. 444 comma 2 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017 n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino Rv.279842
deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino Rv.279842; sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).
sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116
deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino Rv.279842; sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO VITO nato a ERICE il 12/12/1978 avverso la sentenza del 09/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIL--lato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MANCUSO Vito ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Trapani gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, nonché in relazione alla misura della pena applicata assumendone la ille- galità.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro Cari Valentino Rv.279842; sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).

Nella specie già i profili ponderali dello stupefacente sequestrato e il numero di dosi ricavabili consentono di escludere la ipotesi di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 e d'altro canto la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P