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Ordinanza — n. 30924/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30924/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's grievances were merely repetitive of those already rejected in the appellate court. The appellant argued for reasonable doubt regarding witness credibility and criticized the sentencing, but the court found these points lacked independent, argumentative support distinct from the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; motivi di ricorso per cassazione che riproducono totalmente o parzialmente quelli di appello senza autonoma e esaustiva argomentazione sono inammissibili.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetitive grounds reasonable doubt standard witness credibility criminal procedure law detenzione di stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Deve, inoltre, aggiungersi che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
artt. 81 cod.pen
La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di M'saad Salah Eddine alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod.pen., 337, 61 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016
anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep.
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019
Sez. 2, n. 1657 del 06/10/1992
Essa potrebbe essere denunciata nel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risultasse in contrasto con i predetti dati o con la logica (Sez. 2, n. 1657 del 06/10/1992 ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M'SAAD SALAH EDDINE (CUI 02Y5DZV) nato il 13/06/1982 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di M'saad Salah Eddine alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod.pen., 337, 61 n. 2 e 73, comma 5, P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di circa 5 grammi di cocaina, confezionata separatamente in 9 dosi, violenza nei confronti dell'operante Luca Piselli, colpito ripetutamente al fine di opporsi al compimento di un atto del suo ufficio, ripetute cessioni di cocaina, capi A, B, C 1,2 e 3, in data 19 marzo 2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto:

1) il vizio di motivazione in ordine alla propria responsabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, per il reato di cui al capo C (cessioni), fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei tre asseriti acquirenti, senza una adeguata valutazione della loro attendibilità e credibilità, che è stata illogicamente e lacunosamente collegata esclusivamente all'estraneità degli stessi all'attività di spaccio;

2) il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed in particolare all'applicazione della recidiva ed all'immotivato diniego delle generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.

2. La prima doglianza, avente ad oggetto l'affermata responsabilità dell'imputato per i reati contestati, è meramente ripetitiva delle contestazioni già formulate in appello ed adeguatamente superate dalla Corte territoriale. Va, pertanto, ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

Deve, inoltre, aggiungersi che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa I soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 ud. - dep. 29/01/2020, Rv. 278237 - 01).

Nel caso di specie, come in maniera del tutto logica affermato dalla Corte territoriale, "non risulta mai essere profilata l'ipotesi di un eventuale coinvolgimento degli assuntori Ubaldini, Ciasulio e Rocchetta nel circuito dello spaccio .... ipotesi che non è stata neanche analiticamente avallata dalla difesa appellante, che sul punto si è limitata ad una generica congettura priva di qualsivoglia minimo riscontro nelle emergenze processuali, sicché non emerge alcun profilo di dubbio sulla credibilità dei suddetti informatori, tanto più che lo stesso imputato ha deliberatamente scelto, tramite il rito speciale adottato, di non sottoporli al vaglio della cross-examination".

Del resto, la scelta di attribuire credibilità a un teste è propria del giudice di merito e rimessa alla sua motivata valutazione dei dati processuali. Essa potrebbe essere denunciata nel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risultasse in contrasto con i predetti dati o con la logica (Sez. 2, n. 1657 del 06/10/1992 ud. - dep. 23/02/1993, Rv. 193237 - 01).

3. Parimenti manifestamente infondata la seconda censura, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, atteso che, in modo chiaro, lineare e coerente, i reati in esame sono stati valutati quali espressione di una accresciuta capacità a delinquere dell'imputato, risultato ormai dedito in maniera professionale all'attività di spaccio, ed hanno, dunque, comportato l'applicazione della recidiva ed il diniego delle generiche è stato confermato superando le deduzioni della difesa sul punto, che non hanno evidenziato elementi positivi, ma solo il contenuto disvalore dei fatti (che si è osservato essere stato già valorizzato in sede di quantificazione della pena base). 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021