Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding criminal liability and sentencing quantification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the arguments presented by the defendant. The appellant claimed violations regarding the presumption of innocence and sentencing without addressing the specific factual findings of the lower court. The court ruled that generic arguments lacking a clear correlation to the lower court's reasoning fail to meet the threshold for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity, as it must demonstrate a clear correlation between the arguments raised and the specific points of the lower court's decision, rather than merely repeating generic grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOBE YUSUPHA nato il 10/10/1992 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di Jobe Yusupha alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, concesse le generiche equivalenti alla recidiva, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fini di spaccio, di 19,37 grammi di marijuana, occultata nelle mutande) 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto:
1) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale, affermata senza alcuna valutazione della plausibile ricostruzione alternativa dei fatti fornita dalla difesa e, dunque, in palese violazione del principio dell'al di là del ragionevole dubbio;
2) la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile, in quanto risulta a-specifico, non confrontandosi con le argomentazioni esaustive e non manifestamente illogiche dei giudici di merito sia in punto di responsabilità (fondata sul complessivo quadro indiziario ed in particolare sull'ora notturna, sul luogo di spaccio, sulle modalità di occultamento e di confezionamento della sostanza stupefacente, sulla condotta tenuta alla presenza delle forze dell'ordine, sui precedenti del ricorrente, sull'assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'eventuale uso personale) sia in punto di quantificazione della pena (i precedenti penali specifici e di polizia, il quantitativo non esiguo di dosi ricavabili).
Va, difatti, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di a-specificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007, Rv. 236945 - 01; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione).
A ciò va aggiunto che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017 ud. - dep. 09/06/2017, Rv. 270108 - 01).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Francesca Picardi CarlaW